Aggiudicazione definitiva

Gara #293

PROCEDURA APERTA INTERAMENTE GESTITA PER VIA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE, TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOPRASSUOLO E DELL’AMIANTO, SULL’AREA DENOMINATA “PIAZZA D’ARMI” IN VIA DELLE FORZE ARMATE BAGGIO (MI), DI PROPRIETÀ DEL FONDO I3- SVILUPPO ITALIA – COMPARTO 8-QUATER
 
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Informazioni appalto

05/03/2020
Aperta
Servizi tecnici
€ 101.325,80
De Rosis Cosimo
Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A.

Categorie merceologiche

7134 - Servizi di ingegneria integrati

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
82197028AA
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA INTERAMENTE GESTITA PER VIA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE, TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOPRASSUOLO E DELL’AMIANTO, SULL’AREA DENOMINATA “PIAZZA D’ARMI” IN VIA DELLE FORZE ARMATE BAGGIO (MI), DI PROPRIETÀ DEL FONDO I3- SVILUPPO ITALIA – COMPARTO 8-QUATER
 
PROCEDURA APERTA INTERAMENTE GESTITA PER VIA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE, TAGLIO DELLA VEGETAZIONE E RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOPRASSUOLO E DELL’AMIANTO, SULL’AREA DENOMINATA “PIAZZA D’ARMI” IN VIA DELLE FORZE ARMATE BAGGIO (MI), DI PROPRIETÀ DEL FONDO I3- SVILUPPO ITALIA – COMPARTO 8-QUATER
 
€ 101.325,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 52.284,11
1502 04/08/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
07872240960 ST&A SRL
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

3414
03/06/2020
Cognome Nome Ruolo
Caudai Eugenio Presidente
Amati Gloria Commissario
Garofalo Francesca Commissario
Russo Giuseppe Commissario

Scadenze

22/05/2020 12:00
01/06/2020 18:00
03/06/2020 18:00

Allegati

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21/10/2022 22:01
277.67 kB

Chiarimenti

10/03/2020 11:23
Quesito #1
In riferimento al punto 12.2.1 lettera C pag. 30 del disciplinare di gara, si chiede se è possibile inserire nella “ Composizione del gruppo di lavoro e competenze dei professionisti” due ispettori di cantiere con più di 2 anni di esperienza nello specifico settore della Direzione dei Lavori, con la qualifica di GEOMETRA regolarmente iscritti all’albo di appartenenza.
10/03/2020 12:06
Risposta
Nella Disciplinare di Gara viene riportato quanto segue: “Due Ispettori di cantiere, regolarmente iscritti all’Albo degli Architetti o degli Ingegneri, con almeno 2 anni di esperienza nello specifico settore della Direzione dei Lavori”, pertanto non sono ammessi ispettori di cantiere con qualifica di Geometra.
 
13/03/2020 11:41
Quesito #2
Con riferimento al bando di gara in oggetto i requisiti economici da Voi richiesti per interventi del tutto analoghi (edifici civili con presenza di amianto) sono stati classificati dalle varie Stazioni appaltanti nell’ambito della categoria P.03 (opere di riqualificazione ambientale… urbani e non …) con grado di complessità pari a 0,85.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, chiediamo conferma che i requisiti di capacità tecnica e professionale per la partecipazione alla gara possano essere dimostrati anche con referenze come da Voi indicato al punto 8.3 A e 8.3.B  a pag. 13 del Disciplinare di gara.
17/03/2020 17:11
Risposta
Si rappresenta che ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.3, lett. A e B potranno essere fatte valere attività svolte nella categoria "Edilizia" ID "E.05", nonché attività svolte nella medesima categoria "Edilizia" ancorché con ID differente, purché il grado di complessità sia almeno pari a quello della categoria Edilizia E.05 come indicato nella tavola Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016
 
13/03/2020 12:13
Quesito #3
In merito al gruppo di lavoro richiesto al punto 12.2, lettera C del Disciplinare di gara (Composizione del gruppo di lavoro e competenze dei professionisti), chiediamo se sia possibile che un unico professionista svolga le funzioni di Direttore Lavori, Direttore Operativo, CSE e sia qualificato anche come uno dei due richiesti Ispettori di cantiere.

Chiediamo inolte gentilmente maggiori indicazioni sulle modalità di attestazione della richiesta esperienza nel campo della Direzione Lavori; ovvero se sia necessario che il Direttore operativo e gli Ispettori di cantiere siano stati loro stessi titolari di incarichi di Direzione Lavori o se sia sufficiente che siano stati attivamente coinvolti ed abbiano collaborato in attività di Direzione Lavori.

Nel caso di partecipazione come singolo professionista, chiediamo il tipo di rapporto di lavoro richiesto tra le risorse del gruppo di lavoro, e nello specifico se all’interno del gruppo di lavoro sia possibile comprendere consulenti abituali del professionista singolo. In tale caso chiediamo infine se oltre al CV di tale personale, siano richieste attestazioni aggiuntive.
17/03/2020 17:15
Risposta
Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che, in conformità a quanto previsto all’art. 12.2.1 lettera C del Disciplinare di Gara, è consentito che esclusivamente la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione possa coincidere con la figura Direttore dei Lavori o con la figura di Direttore Operativo. Ogni altra risorsa minima richiesta dal medesimo articolo del Disciplinare dovrà essere pertanto garantita mediante l’indicazione di professionisti distinti all’interno del gruppo di lavoro, il quale dovrà quindi essere composto da almeno 4 professionisti: un direttore dei lavori (che potrà assumere anche le funzioni di CSE), un direttore operativo (che potrà assumere anche le funzioni di CSE) e due ispettori di cantiere.

Quanto al secondo quesito, si conferma che per quanto riguarda l’esperienza richiesta in capo al direttore operativo ed agli ispettori di cantiere non è necessario che i medesimi siano stati essi stessi titolari di incarichi di Direzione Lavori, essendo sufficiente che l'esperienza richiesta sia stata svolta all'interno dell'ufficio di Direttore dei lavori.

Quanto infine al terzo quesito, si rappresenta che i professionisti indicati nel gruppo di lavoro potranno essere, rispetto al professionista singolo concorrente alla gara, dipendenti oppure collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulenti, iscritti all’albo professionale e muniti di partiva IVA, che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA. In tali casi sarà sufficiente che il concorrente dichiari che con i professionisti indicati nel gruppo di lavoro sussisti uno dei suddetti rapporti.
 
17/03/2020 10:37
Quesito #4
Con riferimento:
a quanto indicato all’art. 12.2 CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA – BUSTA B,
punto 12.2.1. lettera C) “COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI” – Le risorse minime richieste sono : ……….

Considerato che:

la scrivente si avvale al suo interno di professionisti, direttori tecnici e dipendenti (quali ingegneri, architetti, geologi e dottori in agraria) abilitati all’esercizio della professione, iscritti ai rispettivi Albi professionali, tra questi alcuni aventi anche i requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e in particolare un geologo avente anche l’abilitazione ai sensi della Legge 257/92 (abilitazione amianto);

in particolare abbiamo svolto (con buon esito) la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di 2 interventi di bonifica di siti contenenti amianto di interesse nazionale, quindi sotto il diretto controllo del Ministero dell’Ambiente;

alcune lauree tecnico-scientifiche sono spesso ritenute equipollenti ai fine dell’espletamento dei servizi di ingegneria in ambito ambientale quali la caratterizzazione progettazione, la direzione dei lavori, la loro misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza (così è stato nei citati siti di interesse nazionale), 

tutto quanto sopra premesso

riteniamo quindi sia è possibile indicare quale direttore operativo e/o ispettore di cantiere delle figure professionali con laurea diversa da ingegneria, come ad es. geologia e/o architettura, e che comunque trattasi di professionisti abilitati da oltre cinque anni all’esercizio della professione ed iscritti all’Albo, aventi i requisiti di cui in premessa ed aventi una esperienza superiore ai cinque anni nell’ambito di direzione dei lavori e sicurezza di interventi di bonifica  sia indoor (edifici contenenti amianto)  che outdoor (rifiuti di natura diversa con presenza di amianto), sia per interventi di bonifica di amianto in matrice compatta che in matrice friabile, sia per Committenti pubblici che privati.
Procediamo quindi come sopra descritto in attesa di cortese riscontro a conferma.
 
18/03/2020 17:05
Risposta
Si rappresenta che, come previsto all’art. 12.2.1 lett. C) del Disciplinare di gara, le figure del Direttore operativo e degli Ispettori di cantiere indicati nel gruppo di lavoro devono essere necessariamente iscritti o all’Albo degli Architetti o all’Albo degli Ingegneri.
 
19/03/2020 16:39
Quesito #5
Con riferimento ai requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara - Requisiti di capacità tecnica professionale: 
c1) Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti a ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella E05 e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. 
c2) Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara di due servizi di ingegneria e di architettura del Codice per  ciascuna delle categorie e ID indicate nella tabella E05, relativi a lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo  complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,5 volte il valore della medesima.
Con la presente chiediamo se, come disciplinato dall’art. 8 del d.m. 143/2013 - il quale stabilisce che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera” - se il requisito è soddisfatto dalle categorie E04 ed E20 con valore superiore a quello richiesto nel disciplinare di gara.
 
19/03/2020 17:30
Risposta
Come già esposto nel chiarimento n. 2, si rappresenta che ai fini della comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 8.3, lett. A e B potranno essere fatte valere attività svolte nella categoria "Edilizia" ID "E.05", nonché attività svolte nella medesima categoria "Edilizia" ancorché con ID differente, purché il grado di complessità sia almeno pari a quello della categoria Edilizia E.05 come indicato nella tavola Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016
23/03/2020 11:00
Quesito #7
Causa emergenza Covid-19 si chiede gentilmente una proroga sulla scadenza del 30/03/2020.
 
24/03/2020 11:38
Risposta

Si comunica l'avvenuta modifica delle date relative la procedura in oggetto.

A seguire la tabella riepilogativa delle date aggiornate:
 

Termine richieste chiarimenti 15/04/2020 12:00
Scadenza presentazione offerte 30/04/2020 18:00
25/03/2020 18:50
Quesito #8
Buongiorno,
con riferimento a quanto riportato nel par. 10 punto a) del documento “Disciplinare di gara” si chiedono gli estremi e causale del conto corrente bancario al fine di poter procedere con il bonifico a titolo cauzionale.
Cordiali Saluti
26/03/2020 09:35
Risposta
Le coordinate su cui poter effettuare il bonifico relativo alla garanzia provvisoria sono le seguenti:
Banca UNICREDIT
IBAN     IT87N0200805074000102761199
Causale: Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, in relazione agli interventi di demolizione delle strutture e smaltimento rifiuti e dell’amianto, sull’area denominata Piazza d’Armi in Via delle Forze Armate Baggio (MI), Fondo i3-Sviluppo Italia 8-Quater. CIG 8233506816

 
02/04/2020 11:16
Quesito #9
Con riferimento alla costituzione del gruppo di lavoro è possibili subappaltare le due figure di ispettori di cantiere?

 
02/04/2020 15:13
Risposta
Come riportato al paragrafo 9 del Disciplinare di Gara: Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività ivi previste, per le quali è ammissibile entro il limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. n. 32/2019 e dall’art. 105 del Codice. Entro i limiti predetti, è onere del concorrente indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione l’offerente, che per tale specifica omissione non incorrerà in alcuna sanzione, si intenderà decaduto dalla facoltà di richiedere in corso di esecuzione del contratto l’autorizzazione per l’affidamento in subappalto delle attività per le quali non ha indicato correttamente di volersi avvalere della facoltà di subappalto”, pertanto, non è ammesso il subappalto delle figure di ispettore di cantiere.
 
07/04/2020 14:36
Quesito #10
Si chiedono i seguenti chiarimenti:
  1. Cosa si intende con “la registrazione alla piattaforma dovrà essere unitaria” indicato a pagina 6 del disciplinare, nel caso di raggruppamenti temporanei? E’ possibile presentare l’offerta direttamente dall’account della capogruppo, indicando nella risposta tutti gli operatori economici facenti parte del RTP e caricando tutta la documentazione richiesta per ciascun soggetto?
  2. In caso di partecipazione da parte di società di professionisti, i servizi svolti a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere stati svolti direttamente dalla società oppure possono essere incarichi affidati ad un socio (facente parte o meno del gruppo di lavoro proposto), pertanto fatturati in proprio e non come società?
  3. Si chiede conferma che la documentazione attestante la regolare esecuzione del servizio debba essere inserita nella documentazione illustrativa dei servizi, come indicato al punto 12.2.1 sub A) del disciplinare e se, in caso affermativo, tale documentazione debba essere conteggiata nei limiti massimi delle cartelle da produrre.  
  4. Si chiede il numero massimo di cartelle che possono essere prodotte per la relazione illustrativa di cui al punto 12.2.1 sub B)
  5. Si chiede se il numero massimo di cartelle da inserire nel file .zip dell’offerta tecnica, comprendente gli elementi sub A, B e C indicato al punto 12.2.2 del disciplinare sia un refuso, in quanto inferiore alla somma delle cartelle richieste ai punti precedenti o a cosa faccia riferimento l’indicazione “massimo 20 cartelle formato A4 e massimo 5 cartelle in formato A3”.
  6. E’ possibile inserire le copertine nelle relazioni illustrative di cui ai punti 12.2.1 sub A, B, C? In caso affermativo, tali copertine devono essere conteggiate nei limiti massimi delle cartelle da produrre?
17/04/2020 16:26
Risposta
1) Si precisa che in caso di costituiti e costituendi Raggruppamenti Temporanei è sufficiente che sia registrata a sistema la sola capogruppo, la quale dovrà caricare l'intera documentazione relativamente a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. Le istruzioni dettagliate circa le modalità di registrazione e caricamento della documentazione, in caso di costituiti e costituendi Raggruppamenti Temporanei, sono contenute al paragrafo 7 delle Norme Tecniche di Utilizzo della Piattaforma di cui all’art. 3.1, lett. g), del Disciplinare di gara.
 
2) Si precisa che secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 le società di professionisti possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara facendo riferimento ai requisiti posseduti dai propri soci professionisti, solo se sono società di nuova costituzione ossia per un periodo di 5 anni dalla loro costituzione.
Tale possibilità non può essere riconosciuta a fattispecie diverse da quella indicata dalla norma.

3) Si conferma che la documentazione attestante la regolare esecuzione del servizio deve essere inserita nella documentazione illustrativa dei servizi di cui all’art.12.2.1 sub A) del Disciplinare di gara e si precisa che la medesima documentazione attestante la regolare esecuzione del servizio deve essere conteggiata nel limite massimo delle cartelle costituenti l’Offerta Tecnica.

4) Si precisa che, fermo restando il limite massimo dell’Offerta Tecnica di 20 cartelle in formato A4 e di un numero di 5 cartelle in formato A3, previsto all’art. 12.2.2 del Disciplinare di gara, non è previsto un numero massimo di cartelle della relazione di cui all’art. 12.2.1, sub B) del Disciplinare di gara 5).
Si precisa che, con particolare riferimento all’elemento sub A, per un singolo servizio potranno essere presentate un numero massimo di 4 cartelle in formato A4, utilizzabili per la descrizione delle attività svolte, e un numero massimo di 3 cartelle in formato A3, utilizzabili per l’inserimento di elaborati grafici, anche di dettaglio.
Fermo quanto sopra, il numero complessivo delle cartelle che costituiscono tutta l’Offerta Tecnica – comprensiva degli elementi sub A, B e C – non potrà essere superiore a 20 cartelle in formato A4 ed a 5 cartelle in formato A3.

6) Si precisa che è possibile inserire le copertine nelle relazioni illustrative di cui ai punti 12.2.1, sub A, B e C del Disciplinare di gara e che le suddette copertine non saranno conteggiate nel limite massimo delle cartelle costituenti l’offerta tecnica.
13/04/2020 12:57
Quesito #11
La prestazione professionale di direzione lavori che comporta attività di cantiere, demolizioni, presenza di amianto, esclude la possibilità di considerare tale prestazione quale “attività intelletuale”. Si chiede pertanto di modificare il disciplinate di gara, considerando il servizio “direzione dei lavori” con le attività a rischio  presenti nell’appalto e l’introduzione nell’offerta economica della valutazione da parte degli operatori economici degli oneri della sicurezza. 
 
17/04/2020 16:28
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto, questa Stazione Appaltante ritiene di doversi conformare alle indicazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. Bando-tipo n. 3 e relative Nota Illustrativa e Relazione AIR) ed all’orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Liguria, 1 novembre 2014, n. 1690; T.A.R. Valle d’Aosta, 9 settembre 2016, n. 40) secondo i quali i servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al pari di ogni altro servizio di ingegneria, devono considerarsi servizi di natura intellettuale. Si conferma pertanto la disciplina della lex specialis di gara per cui i concorrenti sono esonerati dall’onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell’offerta economica ed anche questa Stazione Appaltante non è tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera nonché dei costi della sicurezza da interferenze.   
 
13/04/2020 13:14
Quesito #12
È valido ai fini delle referenze dei servizi effettuati considerare la demolizione rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i componenti edili (murature esterne, tramezzi interni, intonaci, pitture, pavimenti e massetti, rivestimenti e malte cementizie e collanti, controsoffitti e isolamenti termici) e impiantistici (idrici, termici e di condizionamento aria, UTA gruppi frigo, tubazioni di acciaio rame e PVC, canalizzazioni lamiera, isolamenti termici di tubazioni guaine, coppelle, lana di roccia, ...) di un fabbricato con la sola esclusione delle strutture portanti travi e pilastri di cemento e dei solai di latero-cemento armato.
 
17/04/2020 18:09
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che ai fini del requisito di cui all’art. 8.3, lett B, fermo restando che i servizi devono appartenere alle categorie ed ID indicati nel Disciplinare di gara, i medesimi devono altresì essere analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento; a tal fine, la demolizione rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i componenti edili (murature esterne, tramezzi interni, intonaci, pitture, pavimenti e massetti, rivestimenti e malte cementizie e collanti, controsoffitti e isolamenti termici) e impiantistici (idrici, termici e di condizionamento aria, UTA gruppi frigo, tubazioni di acciaio rame e PVC, canalizzazioni lamiera, isolamenti termici di tubazioni guaine, coppelle, lana di roccia, ...) di un fabbricato con la sola esclusione delle strutture portanti travi e pilastri di cemento e dei solai di latero-cemento armato potrà essere ritenuto analogo.
Per quanto riguarda i servizi da illustrare nell’Offerta Tecnica in relazione all’Elemento n. 1 “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta”, tali servizi, come previsto all’art. 12.2.1, lett. A), del Disciplinare di Gara, devono essere riferiti a interventi qualificabili come affini a quello oggetto dell’affidamento per importo, caratteristiche tecniche e tipologia, ferme restando le caratteristiche minime di tali servizi come indicato  dal medesimo art. 12.2.1, lett. A) (almeno un servizio svolto per amministrazioni aggiudicatrici come definite all’art. 3, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016; almeno uno che comprenda congiuntamente sia la Direzione dei Lavori sia il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione; almeno uno che si riferisca alla Direzione Lavori e/o al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione svolti nell’ambito di interventi di demolizione o rimozione dell’amianto). Fermo quanto sopra, l’attinenza dei servizi effettuati rispetto a quelli oggetto di affidamento sarà un elemento di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione di gara, come previsto all’art. 13 del Disciplinare.
 
13/04/2020 13:27
Quesito #13
I servizi effettuati sono da riferirsi anche a direzione lavori e CSE di lavori di realizzazioni edifici. I formati di stampa A4 e A3 possono essere equivalenti 2A4 = 1A3.
17/04/2020 18:10
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che ai fini del requisito di cui all’art. 8.3, lett B, fermo restando che i servizi devono appartenere alle categorie ed ID indicati nel Disciplinare di gara, i medesimi devono altresì essere analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento; a tal fine, i servizi di direzione lavori e CSE di lavori di realizzazioni edifici non potranno essere ritenuti analoghi.
Per quanto riguarda i servizi da illustrare nell’Offerta Tecnica in relazione all’Elemento n. 1 “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta”, tali servizi, come previsto all’art. 12.2.1, lett. A), del Disciplinare di Gara, devono essere riferiti a interventi qualificabili come affini a quello oggetto dell’affidamento per importo, caratteristiche tecniche e tipologia, ferme restando le caratteristiche minime di tali servizi come indicato  dal medesimo art. 12.2.1, lett. A) (almeno un servizio svolto per amministrazioni aggiudicatrici come definite all’art. 3, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016; almeno uno che comprenda congiuntamente sia la Direzione dei Lavori sia il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione; almeno uno che si riferisca alla Direzione Lavori e/o al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione svolti nell’ambito di interventi di demolizione o rimozione dell’amianto). Fermo quanto sopra, l’attinenza dei servizi effettuati rispetto a quelli oggetto di affidamento sarà un elemento di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione di gara, come previsto all’art. 13 del Disciplinare.

2) Con riferimento al secondo quesito posto, si rappresenta che secondo gli standard internazionali in uso il formato A4 misura 210 × 297 mm mentre il formato A3 misura 297 × 420 mm. Si precisa in ogni caso che la documentazione in formato A3, contenente elaboratici grafici, potrà essere prodotta, nei limiti specifici e complessivi indicati agli artt. 12.2.1, lett. A), e 12.2.2 del Disciplinare di Gara, in aggiunta alla relazione illustrativa, al fine di meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti ivi descritti. Non è pertanto consentita alcuna “conversione” del formato A3 in formato A4 al fine di ampliare il numero massimo di cartelle producibile in formato A4.
 
27/04/2020 17:21
Quesito #14
Relativamente alla partecipazione in raggruppamento temporaneo di Professionisti non costituito, si chiede:
- relativamente agli adempimenti di cui al p.to c) Parte VI (Dichiarazioni finali) del Disciplinare di Gara, sono tenuti tutti i componeneti del’RTP a produrre PASSOE?
- relativamente all’adempimento di cui al p.to g) Parte VI (Dichiarazioni finali), lo stesso è cogente anche per Raggruppamenti Temporanei di Professionisti non costituiti?
30/04/2020 12:09
Risposta
Per quanto riguarda il primo quesito, come previsto all’art. 12.4, lett. C) del Disciplinare di Gara, in caso di raggruppamenti temporanei, sia costituiti sia non costituiti, il PASSOE deve essere generato in relazione a ciascuno dei soggetti che compongono il raggruppamento ma dovrà essere prodotto esclusivamente il PASSOE del soggetto mandatario contenente i dati di tutto il raggruppamento e sottoscritto congiuntamente da tutti i soggetti mandanti.
Con riferimento al secondo quesito, come specificato tra parentesi quadre al medesimo punto g) dell’art. 12.1 del Disciplinare di gara, il mandato collettivo speciale con rappresentanza dovrà essere prodotto solo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito.  
 
05/05/2020 10:47
Quesito #15
Buongiorno, vorremmo chiedere se è ritenuta necessaria la compresenza di entrambi gli ispettori di cantiere. Se si per quale motivo.
 
05/05/2020 17:11
Risposta
L’SGR non ha dato indicazioni circa l’obbligatorietà di compresenza di entrambi gli ispettori di cantiere durante i lavori, ma ha solo individuato le figure minime necessarie allo svolgimento del servizio. 
 
03/05/2020 15:40
Quesito #16
Chiedo cortesemente conferma che la data di scadenza presentazione offerte è Venerdi - 15 Maggio 2020 -  entro  ore 18:00.
 
07/05/2020 12:52
Risposta
Si è provveduto a pubblicare in Piattaforma il bando di gara e il disciplinare rettificati in conformità a quanto disposto dall’art. 103 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020, prevedendo il nuovo termine di presentazione delle offerte.
La nuova scadenza è fissata per lunedì 1 Giugno 2020 ore 18:00
14/05/2020 19:19
Quesito #17
QUESITO BUSTA C – A pagina 31 del Discplinare di Gara, punto 12.3 viene citato il ribasso percentuale unico, che ipotizziamo debba essere inserito nel primo campo della BUSTA C – Offerta Economica, il quale riporta la dicitura “Attribuzione del punteggio economico”.
Inoltre si chiede un chiarimento sul valore da inserire nel campo sottostante nominato “Oneri di Sicurezza Interni” e se il testo “Costo Manodopera” ha qualche valore dal momento che non ha alcun campo compilabile.
19/05/2020 14:41
Risposta
Con riferimento al primo quesito posto, si conferma che il ribasso percentuale unico costituente l’Offerta Economica dovrà essere inserito nel primo campo della sezione della Piattaforma “BUSTA C – Offerta Economica” denominato “Attribuzione del punteggio economico”.
Con riferimento al secondo quesito posto, si precisa che, come espressamente previsto all’art. 12.3 del Disciplinare di Gara, il servizio oggetto dell’appalto è di natura intellettuale e pertanto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, nell’offerta economica non vanno indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di sicurezza.
Posto quanto sopra, si precisa che per quanto riguarda gli oneri aziendali in materia di sicurezza in Piattaforma è presente un campo compilabile denominato “Oneri di Sicurezza Interni” nel quale, al solo fine di proseguire nella presentazione dell’Offerta Economica, occorrerà inserire un qualsiasi valore numerico (anche pari a 0), di cui non si terrà alcun conto nell’ambito della procedura.
 

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