Aggiudicazione definitiva

Gara #367

PROCEDURA APERTA EX ART. 36, CO. 2, LETT. D) E ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., INTERAMENTE GESTITA PER VIA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE FUORI TERRA, SFALCIO DEL VERDE, RIMOZIONE RIFIUTI SOPRASUOLO E RIORDINO GENERALE DELL’AREA DENOMINATA “PIAZZA D’ARMI”, IN VIA DELLE FORZE ARMATE, BAGGIO (MI), DI PROPRIETÀ DEL FONDO I3-SVILUPPO ITALIA – COMPARTO 8-QUATER
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Informazioni appalto

28/04/2020
Aperta
Lavori
€ 1.452.514,56
De Rosis Cosimo
Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A.

Categorie merceologiche

45262522 - Lavori edili

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
8282043E14
Solo prezzo
PROCEDURA APERTA EX ART. 36, CO. 2, LETT. D) E ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., INTERAMENTE GESTITA PER VIA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE FUORI TERRA, SFALCIO DEL VERDE, RIMOZIONE RIFIUTI SOPRASUOLO E RIORDINO GENERALE DELL’AREA DENOMINATA “PIAZZA D’ARMI”, IN VIA DELLE FORZE ARMATE, BAGGIO (MI), DI PROPRIETÀ DEL FONDO I3-SVILUPPO ITALIA – COMPARTO 8-QUATER
PROCEDURA APERTA EX ART. 36, CO. 2, LETT. D) E ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., INTERAMENTE GESTITA PER VIA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE FUORI TERRA, SFALCIO DEL VERDE, RIMOZIONE RIFIUTI SOPRASUOLO E RIORDINO GENERALE DELL’AREA DENOMINATA “PIAZZA D’ARMI”, IN VIA DELLE FORZE ARMATE, BAGGIO (MI), DI PROPRIETÀ DEL FONDO I3-SVILUPPO ITALIA – COMPARTO 8-QUATER.
 
€ 1.431.514,56
€ 0,00
€ 21.000,00
€ 1.452.514,56
1729 18/03/2021
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
06755341218 RIMTR S.R.L.
- Somma: 512.593 - Media: 25.629 - Scarto Medio: 2.963 - Decremento soglia: 1.333 - Soglia di anomalia: 27.259 - Interpretazione art. 97 c. 2 lett. d: Circolare MIT del 24 Ottobre 2019 - Decremento del valore assoluto risultante dal decremento dello scarto medio\n
Visualizza partecipanti

Scadenze

01/06/2020 12:00
08/06/2020 18:00
09/06/2020 10:00

Allegati

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21/10/2022 22:15
296.33 kB

Chiarimenti

06/05/2020 13:14
Quesito #1
Con la presente siamo a richiedere se è possibile effettuare un sopralluogo da un tecnico specializzato.
Restando in attesa di un Vs gentile ricontro, porgiamo distinti saluti.
 
07/05/2020 12:20
Risposta
Non è possibile effettuare il sopralluogo sulle aree interessate dai lavori.
 
06/05/2020 11:12
Quesito #2
Chiedo informazioni sulla modalità di partecipazione con riferimento alle categprie SOA. In particolar modo sul disciplinare indicate la OS23 come a qualificazione obbligatoria. La OS23 però non è nè una SIOS nè è fra le categorie a qualificazione obbligatoria. Noi possediamo la OG12 III bis e vorremmo partecipare in quanto in possesso della prevalente. Inoltre non menzionate la quota subappaltabile della OS23. E’ subappaltabile al 100%?
07/05/2020 12:23
Risposta
L’indicazione nel Disciplinare di gara della categoria OS23 come categoria a qualificazione obbligatoria è frutto di un mero errore materiale; la categoria OS23, in conformità alla normativa vigente, deve pertanto essere trattata ai fini della qualificazione come semplice categoria scorporabile non a qualificazione obbligatoria.
Il subappalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 18 del D.L. n. 32/2019, è ammesso nei limiti del 40 per cento dell’importo complessivo dei lavori; in tale ambito, la categoria scorporabile OS23 risulta subappaltabile al 100%.
 
05/05/2020 12:01
Quesito #3
Buongiorno, con la presente si chiedono chiarimenti sulla modalità di partecipazione di un Raggruppamento di imprese:
L’impresa mandataria è in possesso di attestazione per la categoria OG12 in classifica III (1.033.000) e la mandante in possesso di attestazione per la categoria OG12 in classifica I (256.000).
Con l’incremento di un quinto l’impresa mandataria andrà a coprire l’importo pari ad € 1.239.600 (1.033.000 + 20% ) ;in questo modo il raggruppamento andrà così ad incrementare la propria qualifica per un totale di € 1.495.600 (1.239.600 + 256.000) coprendo interamente l’importo a base di gara.
Il R.T.I. che si qualifica interamente per la categoria OG12 può dichiarare in fase di gara il 100% del subappalto nella categoria mancante OS23 a qualificazione obbligatoria ? (subappalto qualificante).
 
07/05/2020 12:35
Risposta
Si precisa che l’indicazione nel Disciplinare di gara della categoria OS23 come categoria a qualificazione obbligatoria è frutto di un mero errore materiale; la categoria OS23, in conformità alla normativa vigente, deve pertanto essere trattata ai fini della qualificazione come semplice categoria scorporabile non a qualificazione obbligatoria.
In ragione di quanto precisato, fermo restando il rispetto delle regole di qualificazione ai sensi della vigente normativa, si evidenzia che in fase di esecuzione la medesima categoria OS23 potrà essere sia eseguita dall’operatore economico aggiudicatario ancorché il medesimo non sia in possesso di qualificazione nella specifica categoria, sia subappaltata ad imprese in possesso della relativa qualificazione.
Il subappalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 18 del D.L. n. 32/2019, è ammesso nei limiti del 40 per cento dell’importo complessivo dei lavori; in tale ambito, la categoria scorporabile OS23 risulta subappaltabile al 100%.
 
13/05/2020 10:45
Quesito #4
Chiarito che la categoria OS23 è totalmente subappaltabile (importo rientra nel 40 % consentito)

E’ possibile partecipare con la OG12 classifica III anzichè III BIS come richiesto (poichè la normativa prevede incremento di 1/5 della propria classifica SOA) ? Logicamente possedendo le iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali richieste nel discliplinare di gara.
 
14/05/2020 10:32
Risposta
Le regole in materia di qualificazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto sono quelle previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, il cui rispetto sarà oggetto delle verifiche e valutazioni che il RUP è tenuto a svolgere in fase di gara.
Si conferma in ogni caso che trova applicazione l'incremento del quinto, ricorrendone i presupposti ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 2017/2010.
 
12/05/2020 19:12
Quesito #5
Nel disciplinare di gara recita:

8.1.REQUISITI DI IDONEITA’ a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. b) Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle seguenti categorie e classi: - Categoria 4 - Classe D: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi; - Categoria 5 - Classe D: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; - Categoria 10B - Classe E: Bonifica di siti e beni contenenti amianto. c) iscrizione nell’“Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” c.d. White List, di cui all’art. 1, comma 52, L. n. 190/2012 e al D.P.C.M. 18 aprile 2013.

La scrivente dispone di Og12 III BIS, OS23 ILLIMITATA, CAT 4 B, 10B CL. D, dispone di categoria 5 Classe “E”, chiediamo se sia possibile associare un Impresa in possesso di almeno categoria 5 D e cat og12 I per soddisfare tutti i requisiti;
Vorremmo sapere se la categoria 5 almeno in calsse D debba essere posseduta da tutti i membri del RTI o ne basta solo una.
 
14/05/2020 10:34
Risposta
Le regole in materia di qualificazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, in forma singola o associata, sono quelle previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, il cui rispetto sarà oggetto delle verifiche e valutazioni che il RUP è tenuto a svolgere in fase di gara.

Ciò posto, per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui all’art. 8.1, lett. b) del Disciplinare di gara nelle categorie e classi  ivi indicate, si precisa che in caso di RTI è consentito alle imprese riunite procedere al cumulo delle classi di iscrizione all’Albo, purchè nel rispetto della quota parte dei lavori della categoria OG12 che verrà eseguita da ciascuna impresa.
Nel richiamare quanto previsto nell’art. 8.1 del Disciplinare di Gara - secondo cui “le lavorazioni rientranti nella categoria OG12 dovranno essere necessariamente eseguite da un soggetto iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali nelle predette Categorie e Classi” – si precisa al proposito che in caso di RTI ciascun membro del RTI medesimo dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali nella categoria e nella classe cui si riferiscono le attività della categoria OG12 che verranno eseguite dal medesimo.
Purchè siano rispettati i suddetti limiti, non è pertanto necessario che tutti i membri del RTI siano in possesso della categoria 5.
 
12/05/2020 16:19
Quesito #6
Salve, con la presente si chiede di poter partecipare alla procedura aperta essendo già in possesso di tutti i requisiti previsti dal art.8.1 del disciplianre di gara tranne il punto “B” del predetto articolo in quanto la ns società è in possesso della 5E ed e in attesa di rilascio di autorizzazzione/variazione cat.5 classe D slittato a causa del COVID-19.
14/05/2020 10:37
Risposta
Ai fini della partecipazione alla procedura, il concorrente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Disciplinare di gara e, pertanto, altresì del requisito di cui all’art. 8.1 del Disciplinare, ossia del requisito della iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali nelle categorie e classi ivi indicate.
Ciò posto, per quanto concerne il requisito in questione, si precisa che, ove l’offerente non sia in possesso, in tutto o in parte, di tale requisito, fermo restando che – come previsto dal Disciplinare di gara – il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo potrà essere soddisfatto o mediante la partecipazione alla procedura in forma associata nel rispetto della normativa vigente o mediante l’indicazione della volontà di voler subappaltare le relative attività, sempre che tale volontà venga esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara, nell’ambito dei limiti e in conformità a quanto previsto  dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. A tale proposito, si rammenta che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, il subappalto è attualmente consentito nel limite del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.      
 
12/05/2020 14:33
Quesito #7
Buonasera,
siamo con la presente a chiedere chiarimento in merito ai requisiti tecnici richiesti per la partecipazione.
In particolare siamo a chiedere info sul possesso dei certificati di iscrizione all’Albo Gestori per le categorie 4 e 5 relative al trasporto dei rifiuti. E’ possibile partecipare alla gara NON essendo in possesso di tali certificazioni dichiarando propria intenzione di subappaltare tali opere (servizi di trasporto rifiuti) a ditte idoneamente qualificate in caso di aggiudicazione?
Inoltre, con riferimento alla White List, è necessario il suo possesso in termini di certificato? La Ns società risultava iscritta alle liste della Prefettura di Bergamo (iscrizione in corso di aggiornamento/rinnovo) da qualche mese abbiamo cambiato la Ns sede legale trasferendoci sotto la giurisdizione della Prefettura di Milano e in automatico abbiamo inoltrato nuova istruttoria per l’attivazione della Ns iscrizione alla White List sotto al Prefettura di corretta competenza. Come dobbiamo comportarci in relazione alla dimostrazione del requisito? E’ sufficiente l’autodichiarazione di quanto sopra riportato?
Restiamo in attesa di Vs riscontro in merito e Cogliamo l’occasione per ringraziarVi anticipatamente di esso.
 
14/05/2020 10:39
Risposta
Per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali di cui all’art. 8.1, lett. b) del Disciplinare di gara nelle categorie e classi  ivi indicate, si precisa che ove l’offerente non sia in possesso, in tutto o in parte di tale requisito, fermo restando che – come previsto dal Disciplinare di gara – il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo potrà essere soddisfatto, in tutto o in parte, mediante l’indicazione della volontà di voler subappaltare le relative attività, sempre che tale volontà venga esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara, nell’ambito dei limiti e in conformità a quanto previsto  dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. A tale proposito, si rammenta che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, il subappalto è attualmente consentito nel limite del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Per quanto concerne l’iscrizione alla White List, come precisato all’art. 14.1, lett. a.16), il concorrente potrà partecipare alla procedura mediante una dichiarazione nella quale affermi, o di essere iscritto nell’ “Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa”, c.d. White List, presso la Prefettura competente o di aver presentato la domanda di iscrizione al suddetto elenco.
 
12/05/2020 09:32
Quesito #8
Buongiorno,
con la presente si chiede se è possibile partecipare avendo ATTESTAZIONE SOA OG12 CLASSE IV – Autorizzazione cat. 10B classe C e cat. 5 classe F dichiarando il subappalto per la restante parte della categoria 4 e 5 essendo richiesta la classe D?
In attesa di un gentile riscontro si ringrazia anticipatamente.
 
14/05/2020 10:41
Risposta
Le regole in materia di qualificazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto sono quelle previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, il cui rispetto sarà oggetto delle verifiche e valutazioni che il RUP è tenuto a svolgere in fase di gara.
Per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'albo Gestori Ambientali di cui all’art. 8.1, lett. b) del Disciplinare di gara nelle categorie e classi  ivi indicate, si precisa che ove l’offerente non sia in possesso in tutto o in parte di tale requisito, fermo restando che – come previsto dal Disciplinare di gara – il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo potrà essere soddisfatto, in tutto o in parte, mediante l’indicazione della volontà di voler subappaltare le relative attività, sempre che tale volontà venga esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara, nell’ambito dei limiti e in conformità a quanto previsto  dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. A tale proposito, si rammenta che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, il subappalto è attualmente consentito nel limite del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
 
11/05/2020 11:23
Quesito #9
E’ possibile partecipare con la OG12 classifica III sfruttando la maggiorazione di 1/5 (20 %) previsto dalla normativa (1.033.000,00 + 20 %) = 1.239.600,00
 
14/05/2020 10:42
Risposta
 Si conferma che trova applicazione l'incremento del quinto, previsto ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 2017/2010.
 
07/05/2020 15:50
Quesito #10
Buongiorno, la scrivente Impresa è in possesso dell’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Amibientali per la cat. 4 cl B, 5 cl E, 10B cl E.
Può partecipare alla gara dichiarando il subappalto per la restante parte della cat. 5 non in possesso?
 
14/05/2020 10:42
Risposta
Per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'albo Gestori Ambientali di cui all’art. 8.1, lett. b) del Disciplinare di gara nelle categorie e classi  ivi indicate, si precisa che ove l’offerente non sia in possesso, in tutto o in parte di tale requisito, fermo restando che – come previsto dal Disciplinare di gara – il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo potrà essere soddisfatto, in tutto o in parte, mediante l’indicazione della volontà di voler subappaltare le relative attività, sempre che tale volontà venga esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara, nell’ambito dei limiti e in conformità a quanto previsto  dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. A tale proposito, si rammenta che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, il subappalto è attualmente consentito nel limite del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
 
12/05/2020 17:19
Quesito #11
Buon giorno, siamo un’impresa con le categorie SOA OG12 in classe III e OS 23 in classe III Bis oltre ad altre .
Siamo a chiedere se usufruendo del quinto possiamo partecipare in quanto andremmo a coprire l’importo della categoria a base di gara.
€ 1.033.000,00 + 20% = € 1.239.600,00 > dell’importo a base di gara per la categoria.
 
14/05/2020 10:44
Risposta
 Si conferma che trova applicazione l'incremento del quinto, previsto ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 2017/2010.
 
14/05/2020 11:16
Quesito #12
Si chiede se sia ammissibile l’offerta di concorrente in possesso di: cat. SOA OG12 classifica V, White List, Albo Nazionale Gestori ambientali per cat. 10B cl. “B” – cat. 4 cl. “E” – cat. 5 cl. “E” dichiarando il subappalto obbligatorio qualificante per: cat. SOA OS23 ed A.N.G.A. cat. 4 e 5 per quota eccedente la propria classifica di iscrizione.
19/05/2020 15:17
Risposta
Si rappresenta che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione, trovano applicazione le norme in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e, per quanto ancora vigente, all’art. 12 del D.L. n. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014, nonché al Decreto del Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 154/2017.
La verifica e valutazione in ordine al possesso dei requisiti verrà effettuata dal RUP in fase di gara.
Ciò posto, nel rinviare ai precedenti chiarimenti resi, si ribadisce che:
  • come chiarito nell’ambito della risposta al quesito n. 2, la categoria OS23 è stata erroneamente indicata all’art. 4 del Disciplinare di gara come categoria a qualificazione obbligatoria; tale categoria deve pertanto essere considerata ai fini della qualificazione, in conformità alla normativa vigente, come categoria non a qualificazione obbligatoria, subappaltabile in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 del Disciplinare di gara;
  • per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali di cui all’art. 8.1, lett. b) del Disciplinare di gara, ove l’offerente non sia in possesso, in tutto o in parte, di tale requisito, fermo restando che – come previsto dal Disciplinare di gara – il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo potrà essere soddisfatto, in tutto o in parte, mediante l’indicazione della volontà di voler subappaltare le relative attività, sempre che tale volontà venga esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara, nell’ambito dei limiti e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
 Si rammenta infine che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, il subappalto è attualmente consentito nel limite del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
 
19/05/2020 14:35
Quesito #13
Buongiorno,
in caso di partecipazione in ATI da costituire, l’ iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali per la cat 10B classe E puo’ essere posseduta solo dall’ impresa mandante?
Cordiali saluti
20/05/2020 15:47
Risposta
Per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui all’art. 8.1, lett. b) del Disciplinare di gara nelle categorie e classi  ivi indicate, si precisa che in caso di RTI è consentito alle imprese riunite procedere al cumulo delle classi di iscrizione all’Albo, purché nel rispetto della quota parte dei lavori della categoria OG12 che verrà eseguita da ciascuna impresa.
Nel richiamare quanto previsto nell’art. 8.1 del Disciplinare di Gara - secondo cui “le lavorazioni rientranti nella categoria OG12 dovranno essere necessariamente eseguite da un soggetto iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali nelle predette Categorie e Classi” – si precisa al proposito che in caso di RTI ciascun membro del RTI medesimo dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali nella categoria e nella classe cui si riferiscono le attività della categoria OG12 che verranno eseguite dal medesimo.
Purché siano rispettati i suddetti limiti, è pertanto consentito che la categoria 10B classe E sia posseduta solo da alcuni membri del RTI.
 
19/05/2020 13:46
Quesito #14
Buongiorno,
nel punto “ 8.1 requisiti di idoneità” lett b viene richiesta l’ iscrizione all’ Albo Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi:
Cat 4 classe D
Cat 5 classe D
Cat 10B classe E
1- L’iscrizione all’ Albo nazionale gestori ambientali per la cat 10B classe E e’ obbligatoria?
2- Se una ditta per la partecipazione alla procedura non e’ in possesso dell’ iscrizione alla cat 10B per la partecipazione puo’ eventualmente subappaltare per intero la categoria 10 B?
Cordiali saluti
20/05/2020 15:47
Risposta
Per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali di cui all’art. 8.1, lett. b) del Disciplinare di gara, ove l’offerente non sia in possesso, in tutto o in parte, di tale requisito, fermo restando che – come previsto dal Disciplinare di gara – il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo potrà essere soddisfatto, in tutto o in parte, mediante l’indicazione della volontà di voler subappaltare le relative attività, sempre che tale volontà venga esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara, nell’ambito dei limiti e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
 
19/05/2020 09:25
Quesito #15
Siamo con la presente a chiedere se Impresa in possesso della categoria SOA OG12 classifica VIII° ed iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 10B classe A, può partecipare alla procedura di gara come impresa singola, ricorrendo al subappalto sia per la categoria SOA OS23 che per l’iscrizione all’Albo cat. 4 e 5 trasporto rifiuti.  
20/05/2020 16:14
Risposta
Si rappresenta che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione, trovano applicazione le norme in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e, per quanto ancora vigente, all’art. 12 del D.L. n. 47/2014, convertito in legge n. 80/2014, nonché al Decreto del Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 154/2017.
La verifica e valutazione in ordine al possesso dei requisiti verrà effettuata dal RUP in fase di gara.
Ciò posto, nel rinviare ai precedenti chiarimenti resi, si ribadisce che:
  • come chiarito nell’ambito della risposta al quesito n. 2, la categoria OS23 è stata erroneamente indicata all’art. 4 del Disciplinare di gara come categoria a qualificazione obbligatoria; tale categoria deve pertanto essere considerata ai fini della qualificazione, in conformità alla normativa vigente, come categoria non a qualificazione obbligatoria, subappaltabile in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 del Disciplinare di gara;
  • per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali di cui all’art. 8.1, lett. b) del Disciplinare di gara, ove l’offerente non sia in possesso, in tutto o in parte, di tale requisito, fermo restando che – come previsto dal Disciplinare di gara – il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo potrà essere soddisfatto, in tutto o in parte, mediante l’indicazione della volontà di voler subappaltare le relative attività, sempre che tale volontà venga esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara, nell’ambito dei limiti e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
 Si rammenta infine che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, il subappalto è attualmente consentito nel limite del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
 
18/05/2020 17:37
Quesito #16
Salve,

dal 2011 la categoria 4 (trasporto rifiuti NON pericolosi) può essere inglobata nella categoria 5 (trasporto di rifiuti sia pericolosi e Non pericolosi – superiore alla 4).

Per cui chi possiede la categoria ANGA 5 può svolgere il trasporto anche per i rifiuti inerenti la categoria 4 – nel caso specifico della gara occorre possedere la categoria 5 con classe adeguata e categoria 10 (bonifica amianto) classe adeguata.

Grazie
20/05/2020 16:17
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che ai sensi dell’art. 202 comma 7 del d.lgs. 152/2006, coì come modificato dal D.lgs. n. 205/2010, le imprese iscritte in categoria 5 sono esonerate dall’obbligo di iscrizione in categoria 4, potendo svolgere le attività di raccolta e trasporto anche dei rifiuti non pericolosi, a condizione che la quantità di rifiuti complessivamente trattata non comporti una variazione della classe per la quale sono iscritte. Con riferimento all’oggetto dell’Accordo Quadro in affidamento, si rappresenta che in ragione delle quantità stimate di rifiuti pericolosi e non pericolosi complessivamente da trattare, saranno esonerati dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 gli operatori economici iscritti in categoria 5, classe D o superiore.
 
21/05/2020 10:46
Quesito #17
Buongiorno, 
Come letto nei chiarimenti la categoria SOA OS23 è scorporabile, noi siamo in possesso di attestazione SOA OG12 IV ; OG1 V iscrizione Albo gestori ambientali Categoria 10B Classe D, per i lavori ricadenti nella cateria OS23 I dobbiamo dichiarare il sub appalto oppure possiamo eseguire noi stessi le lavorazioni? Grazie 
21/05/2020 17:38
Risposta
Nel rinviare agli ulteriori chiarimenti già pubblicati, si rappresenta che e regole in materia di qualificazione ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, in forma singola o associata, sono quelle previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, il cui rispetto sarà oggetto delle verifiche e valutazioni che il RUP è tenuto a svolgere in fase di gara.
 
20/05/2020 09:39
Quesito #18
Salve, in merito al rifiuto classificato CER 170904 (circa 2000 tonnellate), sul CME viene citata solo la voce  dello smaltimento relativo al rifiuto non pericolo smaltibile in discarica. Non essendo state eseguite analisi di caratterizzazione in fase progettuale, non essendoci foto della tipologia di rifiuto (e quindi non si sa se sono calcinacci o materiali misti di varia natura) com’ è stata ipotizzata tale destinazione escludendo a priori l’allternativa del recupero? 
22/05/2020 10:12
Risposta
Si ricorda che la gara risulta in accordo quadro. Le quantità indicate nel progetto sono stime, pertanto durante la fase di esecuzione dei lavori verranno verificati gli effettivi quantitativi e soprattutto l’appartenenza di un dato rifiuto alla specifica categoria.
21/05/2020 09:46
Quesito #19
Chiediamo se è possibile avere fotografie dettagliate e/o una descrizione completa del rifiuto identificato con il CER 170904, chiediamo inoltre se è disponibile un’analisi di caratterizzazione aggiornata completa di Test di Cessione ai sensi del d.m. 27/09/2010 .

 
22/05/2020 18:16
Risposta
Il CER 17.09.04 è riferito ai materiali misti da demolizione ed è associato ai materiali che deriveranno dalla demolizione delle strutture fuori terra che potrebbero essere costituite da materiali eterogenei (mattoni, calcestruzzo, piastrelle, ferro, legno). Non potendo accedere all’interno dei vari appezzamenti occupati e nello specifico nei fabbricati, non sono stati eseguiti campionamenti massivi e analisi sui rifiuti e la classificazione indicata nelle specifiche tecniche di gara è stata applicata secondo un criterio merceologico.
18/05/2020 12:26
Quesito #20
In riferimento alla gara in oggetto sottoponiamo i seguenti quesiti:
  • Alla luce della risposta al quesito nr. 1 chiediamo chiarimenti in quanto, come riportato nel Capitolato Tecnico Descrittivo, Pag. 43 Cap. 3.5 “…è fatto obbligo all’impresa e vivamente consigliato di effettuare un sopralluogo preliminare al fine di smaltire le quantità e le tipologie di rifiuti da rimuovere…” si chiede pertanto la possibilità di accedere ai luoghi per realizzare un sopralluogo preliminare accompagnati oppure idonea documentazione fotografica.
  • Chiediamo a quali rifiuti fanno riferimento le voci cap. 5 “Solo Trasporto” del Computo Metrico Estimativo.
  • Chiediamo conferma che i prezzi relativi agli smaltimenti cap. 4.2 del Computo Metrico Estimativo, siano comprensivi di caratterizzazione analitica in quanto i prezzari ANAS citati nel computo stesso prevedono il solo smaltimento/recupero e non le attività sopra descritte. ESEMPIO: le analisi chimiche di caratterizzazione nel prezzario ANAS vengono esplicitate alla voce E.08.001.a valorizzate ad €/cad. 450,00
  • Chiediamo conferma che il prezzo per lo smaltimento delle lastre di copertura in cemento amianto sia compreso all’interno della voce 3.8 del Computo Metrico Estimativo
  • Chiediamo chiarimento in merito all’indicazione riportata nel cronoprogramma in cui si stimano 360 uomini/giorno.


 
25/05/2020 10:44
Risposta
  1. Le aree interessate dai lavori non sono accessibili e non è pertanto possibile effettuare il sopralluogo. Fotografie e rilievi aerei sono presenti all’interno della documentazione progettuale. Si ribadisce in ogni caso che l’Accordo Quadro verrà stipulato a misura;
  2. A tutti i rifiuti prodotti nel corso dei lavori il cui costo per il trasporto non e’ gia’ ricompreso nelle voci di listino (vedi per esempio le voci 1.1 – 1.2 – 2.1 – 3.7 – 3.8)
  3. Per la maggior parte dei rifiuti provenienti dall’attività in appalto la classificazione merceologica può essere ritenuta sufficiente per una corretta attribuzione del codice C.E.R., per la restante parte, la caratterizzazione analitica deve intendersi compresa e assorbita nel costo unitario di smaltimento.
  4. Confermiamo
  5.  E’ stato previsto e ipotizzato, ma non vincolante per l’appaltatore, un impegno medio di 6 operatori/giorno per 60 giorni lavorativi
     
21/05/2020 15:44
Quesito #21
Salve, si richiede chiarimento in merito alla partecipazione alla gara in oggetto.
Richiesta: Può il sottoscritto operatore economico in possesso dei requisti di idonitetà art 8.1 del disciplinare di gara avvalersi di n° 2 società diverse per soddisfare i requisiti rispettivamente richiese dall’art.4 del disciplinare di gara ( CAT. OS12 E OS23)?

 
26/05/2020 09:44
Risposta
Si conferma che i requisiti di attestazione di qualificazione SOA OS23 e OG12 possono essere oggetto di avvalimento alle condizioni previste dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dai documenti di gara. Si segnala in particolare che, ai sensi del comma 6 dell’ art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
 
25/05/2020 11:58
Quesito #22
Buongiorno,
una ditta che non possiede l’iscrizione all’ albo nazionale gestori ambientali per la categoria 10 B, puo’ partecipare subappaltando totalmente al 100% la categoria 10 B?
Cordiali saluti
26/05/2020 12:49
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto, si precisa che ove l’offerente non sia in possesso, in tutto o in parte, del requisito dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali di cui all’art. 8.1, lett. b) del Disciplinare di gara, fermo restando che – come previsto dal Disciplinare di gara – il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo potrà essere soddisfatto, in tutto o in parte, mediante l’indicazione della volontà di voler subappaltare le relative attività, sempre che tale volontà venga esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara, nell’ambito dei limiti e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Si rammenta che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, il subappalto è attualmente consentito nel limite del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
 
25/05/2020 11:15
Quesito #23
Nell’esecuzione di alcune opere  (sfalcio ,decespugliamento ecc)  l’azienda diventerà produttore/detentore del rifiuto.
Si chiede se per il trasporto di detti rifiuti potrà  essere utilizzata la  categoria 2bis (iscrizione rilasciata per il trasporto di rifiuti prodotti in conto proprio)
 
28/05/2020 10:19
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto, si ​precisa che l'iscrizione all'Albo Nazionali Gestori Ambientali nella categoria 2bis potrà essere utilizzata nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, tra cui la circostanza che le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Pertanto, per i rifiuti eccedenti i limiti e le condizioni predette, occorrerà che l'operatore possegga ​l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie ​e classi richieste dalla lex specialis di gara.
 
26/05/2020 18:49
Quesito #24
Buonasera, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
- la ns. impresa è in possesso della categoria OG12 in classe II  e della categoria OS23 in classe IIIbis, in possesso della categoria 10B e dell’iscrizione all’Albo Nazionale per il trasporto in conto proprio.
Vorremmo partecipare in ATI con impresa  in possesso della categoria OG12 in classe V.
In considerazione che la ns. impresa può eseguire i lavori di demolizione e considerando l’aumento del 20% per l’OG12 possiamo essere noi la capogruppo?
Essendo iscritte per il trasporto in conto proprio può la ns. impresa trasportare i rifiuti senza affidare in subappalto il trasporto ad imprese iscritte in categoria 4 e 5?
28/05/2020 10:25
Risposta
Con riferimento al primo quesito, si precisa che, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, si applicano le regole in materia di qualificazione SOA previste dalle vigenti disposizioni normative in materia, ed in particolare, per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di gara, quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e, per quanto ancora vigente, dall’art. 12 del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, il cui rispetto sarà oggetto delle verifiche e valutazioni che il RUP è tenuto a svolgere in fase di gara.
Con riferimento al secondo quesito, si precisa che il concorrente potrà avvalersi dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2bis nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, tra cui la circostanza che le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione di impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Pertanto, per i rifiuti eccedenti i limiti e le condizioni predette, occorrerà che l'operatore possegga l'iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali  nelle categorie e classi richieste dalla lex specialis di gara.
 
26/05/2020 12:40
Quesito #25
Siamo con la presente a chiedere conferma che ricorrendo al subappalto per la categoria SOA OS23 e l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 4 e 5 trasporto rifiuti, sia sufficiente indicare in sede di offerta la volontà a ricorrere al subappalto e le attività da subappaltare, senza indicare il nominativo (e quindi senza produrre documenti), del subappaltatore indicato per ogni attività.
29/05/2020 11:12
Risposta
Si conferma che il Disciplinare di gara, in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, non prevede l’indicazione nominativa del/i subappaltatore/i, per cui il concorrente, ove intenda ricorrere all’istituto del subappalto, non è tenuto, in gara, alla indicazione di questo/i ultimo/i né pertanto alla produzione della documentazione del medesimo/i subappaltatore/i ed è sufficiente che la volontà di ricorrere al subappalto venga esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara, nell’ambito dei limiti e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
 
29/05/2020 19:08
Quesito #26
Buona sera 
_si chiede conferma che l’incidenza totale del trasporto dell’appalto non eccede il 40% dell’importo complessivo dell’appalto stessa, e tale che ne deriva che un impresa non in possesso dell’iscrizione ALBO GESTORI AMBIENTALI nè in caterogoria 4 e nè in categoria  5 dichiarando, la subappaltabilità dei trasporti  rientra nei limiti previsti e quindi possa partecipare pur in assenza di tali inscrizioni ( categoria 4 e 5 )
Si ringrazia anticipatamente
 
04/06/2020 15:33
Risposta
Si conferma che, ove l’offerente non sia in possesso del requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori nelle categorie 4 e 5, fermo restando che – come previsto dal Disciplinare di gara – il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo potrà essere soddisfatto mediante l’indicazione in sede di partecipazione alla gara della volontà di voler subappaltare integralmente le relative attività.
 
01/06/2020 11:37
Quesito #27
In riferimento alla gara in oggetto e in particolare a quanto indicato al punto 10 del disciplinare di gara per cui ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 il subappalto non può superare il 40%, considerato che:
  • L’importo per i lavori di cui alla categoria OS23 è pari a 194.799,72 €, corrispondenti al 13,41%
  • L’importo per le attività bonifica e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, di cui alla categoria 10B è pari a 84.091,70 €, corrispondente al 5,79%;
  • L’importo per il solo trasporto dei rifiuti è pari a 238.200,00 €, corrispondente al 16,40%;
  • i suddetti servizi e lavori corrispondono complessivamente al 35,60 % dell’importo dei lavori;
la scrivente impresa, in possesso della categoria OG 12 classifica VI che copre l’intero importo dei lavori oggetto di appalto, e della categoria 9 classe B dell’ANGA, chiede se la stessa possa partecipare in forma singola dichiarando sin da ora di subappaltare i sopraelencati servizi (lavori di cui alla categoria OS23, bonifica e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, trasporto rifiuti) a ditte in possesso degli opportuni requisiti di legge (subappalto “necessario o qualificante”).
 
04/06/2020 15:33
Risposta
Si precisa che le regole in materia di qualificazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto sono quelle previste dalle vigenti disposizioni normative in materia il cui rispetto sarà oggetto di verifiche e valutazioni da parte del Rup in fase di gara. Si precisa inoltre che, come chiarito nell’ambito delle risposte ai chiarimenti nn. 2,3 15 la categoria 0S23                è stata erroneamente indicata all’art. 4 del Disciplinare di gara come categoria a qualificazione obbligatoria; tale categoria deve pertanto essere considerata ai fini della qualificazione, in conformità alla normativa vigente, come categoria non a qualificazione obbligatoria, subappaltabile in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 del Disciplinare di gara.
Per quanto concerne il requisito dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali di cui all’art. 8.1, lett. b) del Disciplinare di gara, ove l’offerente non sia in possesso, in tutto o in parte, di tale requisito, fermo restando che – come previsto dal Disciplinare di gara – il requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo potrà essere soddisfatto, in tutto o in parte, mediante l’indicazione della volontà di voler subappaltare le relative attività, sempre che tale volontà venga esplicitamente indicata in sede di partecipazione alla gara, nell’ambito dei limiti e in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
 
29/05/2020 11:44
Quesito #28
Buongiorno, In riferimento alla voce di prezzo generale 4.2 del Computo Metrico Estimativo, viene riportato “…compreso l’onere per la cernita manuale o con mezzi d’opera…, il carico, trasporto e smaltimento presso impianti di smaltimento autorizzati…”, dobbiamo quindi considerare all’interno dei singoli prezzi unitari anche il trasporto? Di conseguenza le voci del capitolo 5 “Solo trasporto” a cosa si riferiscono? grazie
 
05/06/2020 09:40
Risposta
Il costo per il trasporto deve intendersi incluso nelle sole voci di prezziario nelle quali sono riportate quali, a titolo indicativo, le voci 1.1 – 1.2 – 2.1 – 3.7 – 3.8.
La voce 4.1 è riferita alle sole attività di cernita, manuale e/o meccanica, dei cumuli fuori terra rinvenuti sull’area, compresa la movimentazione e/o il trasporto nell’ambito del cantiere.
Le voci unitarie indicate al capitolo 5 potranno essere applicate ai trasporti dei restanti rifiuti prodotti nel corso della demolizione e del riordino generale del sito e non contemplati nelle suddette voci.
 

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